PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE ART 71

DELLA COSTITUZIONE INTERVENTI  PER  GARANTIRE  L’  EQUITA’  E  IL  DIRITTO  DI  ACCESSO  ALLE  CURE

PER  TUTTI  I  BAMBINI  E  ADOLESCENTI  NEL  TERRITORIO  ITALIANO.  MISURE  PER

IL SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ NEONATOLOGICA E PEDIATRICA


RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La nostra proposta nasce  dall’esigenza di garantire equità e il diritto di accesso a cure universali e gratuite per tutti i bambini e adolescenti sul territorio italiano . Questo diritto sancito dall’Articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo, non dovrebbe dipendere né dalle possibilità economiche né, tanto meno, dal luogo di nascita o di residenza del bambino e della sua famiglia. Cosa che purtroppo sta accadendo sempre più spesso negli ultimi anni in Italia. Il nostro sistema sanitario, nato con la legge del 1978, nel suo sviluppo in ambito di assistenza pediatrica e neonatologica

non riesce a garantire tale diritto a tutti i bambini e agli adolescenti sul territorio italiano. Questo avviene sia per scelte errate sia per il mancato adeguamento della normativa alle mutate esigenze sanitarie e sociali. Per quanto riguarda  l’assistenza territoriale,  ad esempio, il nostro sistema è uno dei pochi che ha

adottato una tutela rafforzata significativa per i minori prevedendo che l’assistenza di base dei bambini e degli adolescenti venga fornita fino ai 14 anni da un medico specializzato in pediatria. Tuttavia, non aver accompagnato tale scelta con una regolamentazione chiara ha generato criticità.  In particolare la

decisione di limitare l’esclusività del pediatra solo fino a 6 anni unita a errori nella  pianificazione del numero annuale di borse di formazione d ei  per i nuovi pediatri, ha fatto sì che,  con la progressiva fase di denatalità in atto, in molte zone interne e periferiche, una larga parte dei  bambini sopra a 6 anni

non siano più seguiti dal pediatra di famiglia. Ad aggravare la situazione, il secondo incomprensibile errore è stato non prevedere un servizio per

l’assistenza pediatrica, speculare a quello esistente per gli adulti,  un servizio di guardia medica pediatrica per le esigenze non di pronto soccorso nelle ore non coperte dall’assistenza di base.  Tutto questo ha comportato che la responsabilità di rispondere alle esigenze delle famiglie con bambini con

necessità sanitarie “non urgenti” fosse attribuita agli ospedali con reparti di pediatria, soprattutto nel weekend. Una soluzione del tutto impropria che,  quando circa vent’anni fa sono  iniziate le chiusure dei punti nascita,  ha mostrato la sua fragilità e ha smesso di funzionare.

Questa è stata l’unica soluzione individuata a partire dall’emanazione del decreto 70 del 2015, volta a rispondere alla legittima necessità di porre limiti minimi di casistica, a garanzia della sicurezza dei pazienti, per le équipe mediche impegnate nelle nascite. Tuttavia, questa soluzione sta creando più problemi di quelli che intendeva risolvere.  L’interruzione dell’attività pediatrica è quasi sempre stata la conseguenza della forte ondata  di chiusure dei punti

nascita, determinando gravi disagi per le popolazioni di numerose zone. Oggi molte aree rischiano una vera e propria “desertificazione” dei servizi neonatologici e  pediatrici, con conseguenti rischi significativi per i bambini. Dal punto di vista dell’assistenza territoriale, tutto questo ha favorito la corsa al pediatra a pagamento nel weekend, e al nascere di centri per piccole urgenze, servizi riservati ai più abbienti e ai centri più popolosi generando notevoli difficoltà e criticità anche nell’accesso all’assistenza ospedaliera. La situazione non migliora per quanto riguarda  l’assistenza pediatrica ospedaliera  nei presidi pediatrici

deputati all’alta specialità pediatrica. I grandi progressi registrati negli ultimi anni negli studi e nelle procedure mediche e chirurgiche in

ambito pediatrico stanno permettendo di salvare molti bambini che, fino a poco tempo fa, nel migliore dei casi, erano destinati a vivere con una qualità della vita fortemente ridotta rispetto a quella che oggi possono avere.

L’attività per tali specialità, con interventi e cure spesso salvavita (pensiamo alle cure oncologiche, allergologiche e per le ustioni pediatriche, ad esempio), è naturalmente concentrata in quei pochi centri che sono in grado di garantire risultati di eccellenza. Sono tante le famiglie che, proprio per questo,

fanno i cosiddetti “viaggi della speranza”. Per  questo importante flusso  , che supera il milione di famiglie ogni anno,  si sarebbero dovute trovare soluzioni  in grado, da un lato,  di evitare ingolfamenti nelle attività dei centri stessi e, dall’altro,  di permettere a tutti i nuclei familiari l’accesso totalmente

gratuito anche nei percorsi fuori  regione o provincia autonoma per l’intero percorso di cura, non solo per il piccolo paziente nel momento del ricovero ospedaliero.  Questo è successo solo in alcune regioni e per determinate patologie. Sono tante l  e famiglie che, di fronte di protocolli di cura che cercano di

limitare il tempo di ricovero, si trovano in forte difficoltà economica a causa dei costi di viaggio ripetuti e quelli dei pernottamento. I Centri pediatrici, d’altro canto, non sono in grado di investire nell’adeguamento dei propri reparti con maggiori posti letti e personale , visto che i DRG  pediatrici (cioè il ricavo che spetta al centro che accoglie i pazienti pediatrici delle altre  regioni) sono notoriamente molto più bassi dei costi effettivi sostenuti.  L’unico intervento di adeguamento per tale attività di alta specialità è stato deciso con decreto ministeriale a fine 2025 a favore del Bambino Gesu, un centro sicuramente di altissimo livello, ma privato,  escludendo tutti gli ospedali pediatrici pubblici italiani. Tutto questo ha generato delle liste di attesa molto lunghe  . Infine  troppo spesso, bambini e

adolescenti sono costretti a ricevere cure in reparti per adulti, senza contare le difficoltà nei percorsi di transizione dall’età pediatrica all’età adulta ancora  oggi senza una chiara regolamentazione. La transizione dall’età pediatrica a quella adulta nei pazienti con malattie croniche, malattie rare,

complesse e multisistemiche rappresenta oggi una criticità  importante del sistema sanitario.  Si tratta di patologie delicate, che richiedono competenze altamente specialistiche e una presa in carico multidisciplinare, strutturata e continuativa. Negli ultimi anni il numero di pazienti adulti affetti da

malattie rare e croniche è in costante aumento. A questo dato, però, non corrisponde un adeguato sviluppo dei servizi dedicati agli adulti, che risultano ancora incompleti e sottodimensionati, con conseguenti difficoltà assistenziali e rischi di discontinuità nella cura.

Questa proposta di legge cerca di dare una soluzione ai problemi sopra evidenziati che stanno concretamente limitando il diritto alla salute dei bambini di precise aree geografiche e di bambini appartenenti a nuclei familiari con scarse disponibilità economiche .

Come viene precisato nell’  Art. 1  , dove viene ribadita  la finalità di garantire l’equità e il diritto di accesso  a cure universali e gratuite per tutti i bambini e adolescenti nel territorio italiano  . Partendo dalla necessità di riconoscere la peculiarità dell’assistenza pediatrica e la centralità del piccolo paziente e

della sua famiglia, e dalla garanzia della tutela del minore sia nei percorsi di cura ospedalieri che nell’assistenza domiciliare,  sottolineando e riaffermando  il suo diritto di essere sempre accompagnato da  entrambi i genitori  o dal caregiver familiare.

Nell’Art 2  viene previsto il riconoscimento a livello nazionale della  Continuità Assistenziale Pediatrica nel weekend e festivi  (analogamente a quanto è accaduto in Toscana dove grazie ad una proposta di iniziativa popolare da noi presentata adesso tale servizio è previsto per legge ). sanando

un incomprensibile vuoto normativo visto che la continuità assistenziale pediatrica è naturalmente un livello essenziale di assistenza. Si prevede che il Servizio sia essenzialmente di natura territtoriale

Nell’Art 3  si prevede di ampliare la casistica che permette  la salvaguardia dei centri che erogano assistenza neonatologica e pediatrica in modo da evitare “ desertificazioni “  .

Con  l’  Art  4  si  prevedono  le  misure  per  il  finanziamento  delle  Aziende  del  servizio  sanitario  nazionale per  il  sostegno  dell’attività  svolta  dai  loro  presidi  ospedalieri  a  favore  di  pazienti  in  età  pediatrica residenti  fuori  dal  rispettivo  territorio  regionale  o  provinciale  .  Misure  già  esistenti,  ma esclusivamente  per  l’Ospedale  Pediatrico  privato  Bambin  Gesù  di  Roma.  Con  lo  stesso  articolo  per

garantire  l’equità  e  gratuita  delle  cure  si  prevede  la  doverosa  copertura  dei  costi  sostenuti  dalle  famiglie

per i protocolli di cura fuori regione dei loro bimbi.

Con  l’Art  5  si  stabiliscono  misure  per  garantire  l’assistenza  pediatrica  territoriale  in  distretti  con  ambiti

carenti  prevedendo  l’intervento  supplettivo  delle  ASL  territoriali  di  fronte  a  mancate  coperture  con  i

pediatri convenzionati.

L  ’Art  6  infine  detta  norme  specifiche  a  tutela  della  specificità  dell’assistenza  pediatrica  .  Il  diritto  di  poter

usufruire  di  assistenza  di  medici  specializzati  in  pediatria  esteso  fino  a  18  anni  sia  in  ambito  ospedaliero

che territoriale prevedendo dai 16 ai 18 una fase di transizione.

L’art  7  specifica  le  misure  che  nei  casi  di  patologie  croniche,  patologie  rare  ,  patologie  di  lunga  durata  e

patologie  fortemente  invalidanti,  debbono  avere  i  percorsi  di  transizione  dall’età  adolescenziale  all’età

adulta  (  dai  16  ai  18  anni  )  che  attualmente  rappresentano  un  momento  fortemente  critico  per  tanti

pazienti.

L’  Art  8  infine  prevede  la  copertura  finanziaria.  Per  quanto  riguarda  le  misure  che  riguardano  la

realizzazione  della  continuità  assistenziale  pediatrica  nel  weekend,  non  si  parla  di  copertura  finanziaria

aggiuntiva  in  quanto  ogni  regione  o  provincia  autonoma  farà  fronte  con  fondi  provenienti  dal

finanziamento  ordinario  per  gli  adempimenti  lea.  Infatti  la  continuità  assistenziale  espressamente

prevista  all’art  5  del  decreto  lea  del  2017  comprende  anche  l’assistenza  pediatrica,  che  attualmente,  in

modo  improprio,  è  svolta  esclusivamente  nelle  zone  distretto  dove  sono  presenti  ospedalieri  pediatrici.  Si

tratterà  di  riorganizzare  le  attività  per  permettere  finalmente  l’esercizio  di  questo  importante  diritto  di

assistenza  ora  negato  in  diverse  zone.  Per  quanto  riguarda  invece  il  doveroso  finanziamento  aggiuntivo

previsto  per  gli  ospedali  pediatrici  pubblici  di  100  milioni  di  euro  annui  all’art  4  è  espressamente

dettagliato la fonte di tale copertura.

TESTO PROPOSTA DI INIZIATIVA POPOLARE


INTERVENTI PER GARANTIRE L’ EQUITA’ E IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE CURE  PER

TUTTI I BAMBINI E ADOLESCENTI NEL TERRITORIO ITALIANO.

MISURE PER IL SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ NEONATOLOGICA E PEDIATRICA


Articolo 1  Finalità


1.  La presente legge mira a garantire l’equità e il diritto di accesso alle cure universali in modo gratuito per tutti i bambini e adolescenti nel territorio italiano, indipendentemente dalla loro residenza, prevedendo concreti provvedimenti a sostegno dell’attività neonatologica e pediatrica.

Tutto ciò parte dal riconoscimento della peculiarità dell’assistenza pediatrica, della centralità del piccolo paziente e della sua famiglia, nonché dalla garanzia della tutela del minore, sia nei percorsi di cura ospedalieri che nell’assistenza domiciliare. Nei suddetti percorsi dovrà essere sempre garantito il rispetto dei diritti del minore sanciti dalle convenzioni nazionali e internazionali più tutelanti, a cominciare dal suo diritto di essere sempre accompagnato da

entrambi i genitori o dal caregiver familiare.


Articolo 2  Garanzia della continuità assistenziale pediatrica


1.  Per  assicurare  ai  bambini  residenti  e  domiciliati  in  Italia  la  continuità  assistenziale  nei  giorni prefestivi,  festivi  e  nei  fine  settimana,in  ogni  regione  e  provincia  autonomai  verranno  attivati  i seguenti  servizi  indicati  ai  commi  2  e  3  che,  integrandosi  fra  di  loro,  dovranno  garantire  la copertura  in  ogni  zona  distretto  in  cui  è  articolata  l’assistenza  territoriale  dalle  ore  8,00  alle  ore 24,00.

2.  Il  servizio  di  guardia  medica  pediatrica  attiva  in  presenza  con  localizzazione  prioritaria  in prossimità  fisica  dei  presidi  ospedalieri  della  zona  distretto  dove  sia  presente  attività  pediatrica, in  posizione  di  prefiltro  rispetto  all’accettazione  del  medesimi.  Tali  sedi  potranno  essere  inserite anche  nelle  case  della  comunità  hub  o  in  altri  locali  ospedalieri  in  modo  che  venga  garantita  la presa in carico separata del paziente nell’ambito della continuità assistenziale.

Il  servizio  di  guardia  medica  pediatrica  in  presenza  dovrà  garantire  almeno  un  turno  giornaliero  e  potrà essere effettuato da: a)personale medico specializzato in pediatria o in discipline equipollenti b)dal  personale  medico  autorizzato  a  prestare  prestazioni  ai  pazienti  pediatrici  in  base  alle  normative nazionali

c)medici iscritti alla scuola di specializzazione in pediatria .

3.  il  servizio  di  teleconsulto  pediatrico  a  supporto  dei  medici  di  continuità  unità  assistenziale  che dovrà  essere  attivato  dalle  ore  8  fino  alle  ore  24,00  effettuato  da  personale  medico  specializzato in  pediatria  o  in  discipline  equipollenti  in  modo  da  integrare  il  servizio  di  guardia  medica pediatrica in presenza


Articolo 3 Misure per la salvaguardia dell’assistenza neonatologica e pediatrica in tutto il territorio nazionale


1.  Al  fine  di  garantire  un’adeguata  assistenza  neonatologica  e  pediatrica  in  tutto  il  territorio

nazionale  senza  penalizzare  i  cittadini  che  abitano  in  territori  meno  popolosi,  i  criteri  previsti  da normative  nazionali  e  regionali  per  concedere  deroghe,  rispetto  a  limiti  minimi  numerici  e  di  casistica trattata,  che  permettono  il  mantenimento  dell’attività  dei  presidi  ospedalieri  a  favore  dei  neonati  e bambini, dovranno tenere conto dei seguenti fattori :

a)  il  rischio  di  rarefazione  e  depauperamento  che  tali  chiusure  possono  comportare  per  i  territori interessati  analizzando  in  modo  imprescindibile  sia  l’attività  neonatologica  che  quella  pediatrica svolta, non solo nei singoli presidi, ma nella rete ospedaliera di riferimento.

b)  le  difficoltà  orografiche  e  le  conseguenti  distanze  stradali  dagli  altri  centri  neonatologici  e pediatrici

c)  la qualità degli esiti assistenziali

d)  il  ruolo  svolto  dall’unità  neonatologica/pediatrica  nel  contesto  di  reti  di  specialità  regionali  e nazionali

2.  Quando  la  valutazione  dei  fattori  sopraindicati  darà  esito  positivo  il  mantenimento  del  presidio eonatologico  o  pediatrico  aperto  in  deroga  dovrà,  al  fine  di  garantire  il  rispetto  delle  norme  di  sicurezza, prevedere  tutele  rafforzate  volte  alla  formazione  continua  del  personale,  con  la  costituzione  di  team integrati  fra  centri  della  stessa  rete  che  garantiscano  rotazione  del  personale  ed  adeguata espertizzazione in modo da assicurare la continuita’ assistenziale 7 giorni su 7.


Articolo  4  Misure  per  il  finanziamento  degli  Ospedali  Pediatrici  per sostenere  l’attività  svolta  a  favore  di  pazienti  in  età  pediatrica  residenti  fuori dal  rispettivo  territorio  regionale  o  di  provincia  autonoma.  Norme  per garantire equità e gratuità nelle cure.


1. A decorrere dall’anno di entrata in vigore della legge una quota di 100 milioni di euro annui del Fondo sanitario nazionale destinato alla realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale, di cui all' articolo 1, commi 34  e  34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , è accantonata per essere destinata, ai sensi del comma 2 alle Aziende del servizio sanitario nazionale per l’attività pediatrica svolta dai loro presidi ospedalieri , sulla base delle funzioni assistenziali e delle attività dagli stessi erogate e rendicontate nell'anno precedente, effettuata a favore di pazienti non residenti nel territorio regionale dove i medesimi insistono. Nel rispetto delle linee di attività di cui all' articolo  8-sexies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  e dei criteri di remunerazione indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel medesimo decreto sono definite anche le modalità di rendicontazione da parte delle attività assistenziali rese in relazione alle funzioni assegnate.

2.Per criteri di equità quando, per una determinata patologia , per consentire cure in sicurezza, appropriatezza e tempestività nei percorsi sanitari ,vengono normativamente identificate reti nazionali o macroregionali, in base alle quali il bambino e la propria famiglia residenti o domiciliati in Italia sono costretti a recarsi in una  regione o provincia autonoma diversa da quella di residenza o domicilio, il Servizio Sanitario Nazionale rimborserà a tutti gli assistiti di tali regioni o province autonome, le spese sostenute per il viaggio e per il vitto e alloggio per le prestazioni sanitarie erogate durante il percorso previsto dai protocolli di cura . Trattandosi di minorenni il rimborso delle spese è esteso anche all’accompagnatore familiare del paziente.

3.IL rimborso in favore dei soggetti di cui al comma precedente sarà determinato sulla base di fasce economiche differenziate relative al reddito annuo complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF o al valore dell’indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE ) in modo da garantire la copertura integrale dei costi per le fasce più deboli.


Articolo 5 Misure per garantire l’assistenza pediatrica territoriale in distretti con ambiti carenti


1.Nelle zone distretto dove, esperite tutte le procedure di assegnazione previste dalle normative vigenti, persistono ambiti carenti di assistenza da parte dei pediatri di libera scelta convenzionati, sarà l’Asl di riferimento territoriale che dovrà garantire l’assistenza con personale medico specializzato in pediatria o discipline equipollenti e con personale medico autorizzato a prestare

prestazioni ai pazienti pediatrici in base alle normative nazionali.


Articolo 6 Misure per garantire la specificità delle cure pediatriche


1.Tutti i  bambini e gli adolescenti hanno il diritto di essere assistiti fino ai 18  anni di età da personale medico specializzato in pediatria e in presidi ospedalieri pediatrici. L’affidamento ad altri professionisti e il ricovero in presidi non pediatrici potrà essere solo temporaneo per motivi di urgenza .

2.Il  passaggio per tali pazienti all’assistenza territoriale di medici di medicina generale e verso l’assistenza ospedaliera in presidi per adulti potrà  avvenire nel periodo di transizione, superati i 16 anni di età.  entro il compimento del 18 anno dell’adolescente con un percorso che garantisca la continuità assistenziale del minore.

3.Per quanto riguarda  i pazienti,  nella fascia di età sopra menzionata, con patologie

croniche,patologie rare( quali ad esempio i  tumori infantili, le malattie metaboliche, le malattie genetiche e altre) patologie di  lunga durata , patologie fortemente invalidanti devono essere attivati, percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali per garantire il passaggio dai presidi pediatrici a quelli per gli adulti e dal pediatra a medico di medicina generale .


Art 7 Misure per garantire la sicurezza delle cure nei percorsi di transizione ospedaliera per i pazienti con patologie croniche, rare e di lunga durata dai 16 ai 18 anni.


1.Al fine di realizzare percorsi strutturati di transizione dai centri pediatrici a quelli per adulti, in ogni regione o in ogni macro area regionale per la patologie con minore casistica, per i pazienti

adolescenti con patologie croniche, rare e di lunga durata tra i 16 e i 18 anni, il servizio sanitario nazionale dovrà garantire:

a) la formazione di specialisti dell’area adulta attraverso un periodo di affiancamento agli

specialisti pediatrici (di almeno sei mesi), sia in ambito ambulatoriale sia nella gestione delle

emergenze;

b)la realizzazione di corsi di formazione specifici dedicati ai medici dell’adulto nell’ambito delle malattie rare, per le quali spesso non esistono figure specialistiche adeguatamente formate;

c)la formazione mirata di infermieri e medici del pronto soccorso nei centri per adulti, al fine di gestire in modo appropriato le situazioni di emergenza;

d)la presenza di personale tecnico-specialistico di supporto, come infermieri e dietisti, con competenze specifiche nelle malattie rare;

e)l’individuazione di una figura dedicata al coordinamento del trasferimento della

documentazione clinica dal centro pediatrico a quello per l’adulto;

f)la garanzia che il fascicolo sanitario elettronico consenta un trasferimento completo della storia

clinica pediatrica verso i centri per adulti, evitando la perdita di dati fondamentali accumulati durante l’infanzia.

2.Al fine di garantire la sicurezza delle cure dei pazienti fino a quando non verranno completate le fasi sopra descritte non potrà avvenire il passaggio assistenziale verso il presidio ospedaliero per adulti.


Art 8 Norma Finanziaria

1.Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge pari a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026 si provvede a valere sulle quote vincolate di riparto del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal Piano Sanitario Nazionale da assegnare alle Regioni di cui all’articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n 662 che a decorrere dall’anno 2026 è incrementato di 100 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma,pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per Interventi strutturali di politica economica di cui all’art 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n 282,convertito,con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

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